Sinistro Stradale vige l’obbligo di fermarsi comunque
Sinistro stradale: vige l’obbligo di fermarsi comunque
Con la sentenza n. 24531 del 10 giugno 2014 la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esteso l’obbligo già espresso dall’art. 189 cod. strada: secondo tale articolo del codice della strada infatti è dovere per chiunque fermarsi sul luogo di un incidente per prestare assistenza ai feriti coinvolti.
La sentenza di giugno impone comunque, anche in mancanza di feriti, di fermasi sul luogo dell’incidente per fornire le proprie generalità e descrivere agli agenti di polizia che intervengono tutti i particolari necessari per ricostruire nel dettaglio le modalità di verificazione del sinistro.
È quindi configurabile reato anche se una persona coinvolta in un incidente stradale, dove vi siano stati dei danni fisici, si sia comunque fermata a prestare soccorsi ma si sia allontanata dal luogo prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine i quali intervengono per accertare se siano stati compiuti eventuali reati e per accertamenti di infortunistica stradale (anche a fini di eventuali pratiche risarcitorie).