Il decalogo della Cassazione per la personalizzazione del danno biologico
Con il provvedimento all’esame della Cassazione (Cass., Sez. III Civ., ord. 7513/18) che si trova cliccando QUI viene sviluppato l’annoso tema del la liquidazione del danno non patrimoniale. In particolare viene esposto il decalogo della Cassazione in tema di personalizzazione del danno biologico.
In particolare, il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto al ricorrente una personalizzazione dell’invalidità permanente nella misura del 25%, ma successivamente nel giudizio di appello la Corte aveva ritenuto non corretto il ragionamento del Tribunale di primo grado.
Il comportamento della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel confermare la pronuncia di secondo grado, ha rilevato che il rigetto era stato adeguatamente motivato, posto che il valore del punto delle tabelle milanesi già prevede una quota di danno morale soggettivo e che le esigenze di personalizzazione devono muovere da circostanze diverse da quelle che sono diretta e naturale conseguenza del danno biologico.
La Suprema Corte, quindi, ha osservato che l’espressione “danno dinamico-relazionale” è, per la legge, una perifrasi del concetto di danno biologico e che la lesione della salute consiste nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane “nessuna esclusa”.
Il danno alla salute è un danno con conseguenze dinamico relazionali ed occorre distinguere le conseguenze comuni a tutti da quelle peculiari del caso concreto (nel qual caso occorre la prova del maggior pregiudizio sofferto).
Da ciò consegue che la richiesta di personalizzazione del danno alla salute presuppone una prova specifica.
La Corte di Cassazione ha quindi elencato i seguenti dieci principi utili nella prova e nella liquidazione del danno non patrimoniale:
Il decalogo della Cassazione per la personalizzazione del danno biologico
- L’ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale.
- Il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria.
- “Categoria unitaria” vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.).
- Nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell’illecito e, dall’altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
- In sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell’effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all’uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito; utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio.
- In presenza d’un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
- In presenza d’un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
- In presenza d’un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d’una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d’una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
- Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l’esistenza d’uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati dall’art. all’articolo 1, comma 17, della legge 4 agosto 2017, n. 124, nella parte in cui, sotto l’unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
- Il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell’uno come nell’altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria.
I principi espressi appaiono, in linea di massima, condivisibili in quanto il danno biologico comprende sia un aspetto statico (la lesione in sé considerata) sia un aspetto dinamico (ovvero la compromissione, causalmente collegata alla lesione, delle attività quotidiane).
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