Vittime del Dovere. Medici e Infermieri in Prima Linea contro il Coronavirus
Vittime del Dovere. Medici e Infermieri in prima linea contro il Coronavirus. Si definiscono “vittime del dovere” una serie di soggetti appartenenti alle Forze dell’Ordine o Forze Armate che abbiano subito un incidente durante l’espletamento dei propri doveri.
Origini del termine
La disciplina trae origine negli anni 70’, a seguito dei gravi fatti di sangue derivante dalle azioni terroristiche dei cosiddetti “anni di piombo. Aveva come obbiettivo l’emanazione di una serie di provvedimenti atti a compensare i danni subiti agli appartenenti alle Forze dell’Ordine impegnati quotidianamente nel contrasto del terrorismo o, in caso di decesso, ai loro eredi.
In particolare, la legge 27 ottobre 1973 n. 629 istituì una pensione speciale per le vedove ed i figli degli appartenenti alle Forze di Polizia italiane. Mentre la legge 28 novembre 1975 n. 624, stabilì aiuti a favore dei familiari delle vittime dei superstiti dei caduti nell’adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di Polizia.
Successivamente la legge 13 agosto 1980, n. 466 diede la prima definizione delle “vittime del dovere”, modificando la legge n. 669/73: “Per vittime del dovere ai sensi del precedente comma s’intendono i soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso”.
Purtroppo, dopo la stagione dell’eversione politica e dopo gli Anni di Piombo, l’ordinamento si è scontrato con un altro fenomeno: le c.d. “stragi di mafia”. Questi fatti hanno portato ad ampliare la platea dei possibili beneficiari di quelle speciali elargizioni economiche di cui si accennava. Venivano infatti tutelato non solo i militari ma qualsiasi addetto alle forze dell’ordine coinvolte in operazioni di lotta e prevenzione alla criminalità organizzata, alla custodia detentiva ed alla verifica sull’esecuzione della pena. Addirittura il coniuge e i figli, nei casi più gravi, sono divenuti soggetti “sensibili” e inevitabili destinatari di un nuovo intervento.
Con la legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono state introdotte le “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata“, entrando a pieno nel momento storico che si stava vivendo ovvero quello della lotta alla mafia e, più in generale, al crimine organizzato.
In seguito grazie anche a pressioni da parte di associazioni di volontariato costituitesi per la promozione di interventi a favore di vedove, orfani, invalidi e genitori di appartenenti alle Forze dell’Ordine, Forze Armate e Magistratura, caduti o rimasti invalidi nel contrasto alla criminalità comune, alla criminalità organizzata e al terrorismo è stata approvata la Legge 23 dicembre 2006 n. 266 che ha sancito la progressiva equiparazione delle “Vittime del Dovere” alle “Vittime del terrorismo”, estendendo non solo il riconoscimento formale, ma anche i relativi benefici.
Chi sono
Si definiscono pertanto “Vittime del Dovere” i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
Magistratura
Arma dei Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
Esercito
Marina Militare
Aeronautica Militare
Polizia Penitenziaria
Corpo Forestale dello Stato
Vigili del Fuoco
Polizie municipali
i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite siano deceduti o abbiano riportato invalidità permanenti
- in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico,
- in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso ed, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
In questi tristi giorni le Professioni Sanitarie, Medici, Infermieri e Volontari, stanno pagando un prezzo altissimo all’impegno per contenere l’epidemia; in numeri dei contagiati e purtroppo i numeri dei decessi aumentano progressivamente giorno dopo giorno.
Una lotta il più delle volte combattuta, quasi a mani nude, spesso dalla prima trincea di difesa, quella dei medici di famiglia. Mancano infatti quasi ovunque i Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) per evitare il contagio, dalle mascherine alle maschere facciali, dai camici ai guanti monouso.
Tale situazione di emergenza deve implicare l’applicazione della predetta legislazione in tema di “vittime del dovere” anche al personale sanitario, atteso che i sanitari nel contrasto emergenziale all’epidemia di coronavirus pongono in essere “attività di tutela della pubblica incolumità”.
Sarà quindi opportuno che i sanitari o gli eredi dei sanitati ricorrano all’Amministrazione competente (Ministero della Salute) al fine di ottenere il giusto risarcimento del danno subito a seguito del sacrificio posto in essere per tutelare la salute pubblica.
A ciò si aggiunga che la Procura di Torino ha recentemente deciso di censire tutti i medici ed infermieri positivi al virus.
Per aprire un’inchiesta per violazione alle norme sulla sicurezza sul lavoro; in sostanza, secondo la Procura di Torino, il contagio deve essere considerato alla stregua di un infortunio sul lavoro o malattia professionale e pertanto se vi sono delle carenze in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (insufficienza di dispositivi di protezione individuale) sarà contestato in capo ai Datori di Lavoro una violazione ai sensi del D.Lgs. 81/09.
In questo articolo di Repubblica un esempio di come i medici sono costrtti a lavorare.
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