Risarcito dopo una caduta su un mezzo pubblico
Difeso e Risarcito è appena riuscito a fare ottenere un risarcimento economico ad un persona disabile che ha riportato dei danni per una caduta avvenuta salendo un su mezzo pubblico cittadino.
Nell’aprile 2015 G.P. affetto da una importante disabilità si appresta a salire su un mezzo pubblico di trasporto della GTT, quando, dopo aver appoggiato le due stampelle con le quali si aiuta per deambulare, all’interno del veicolo, l’autista chiude le porte senza aspettare che sia salito completamente. Le stampelle così rimangono pizzicate letteralmente nelle porte. Il povero G.P. cade a terra battendo un forte colpo al coccige a alla schiena già fortemente compromessa.
L’articolo 1681 del Codice Civile descrive la responsabilità del vettore e disciplina che “il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio …. se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”; vige infatti una presunzione di responsabilità in capo al vettore quando qualora si riesca a provare il nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore ed il comportamento del mezzo di trasporto.
In questo caso si tratta di un vero e proprio risarcimento danni e non di un indennizzo. Il primo è fonte di responsabilità civile e riguarda l’integrale riparazione della lesione subita a causa del fatto illecito altrui. Il secondo invece consiste nella somma di denaro che viene riconosciuta a titolo equitativo come riparazione di un pregiudizio non derivante da illecito altrui.