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Infortuni sulle Piste da Sci, Responsabilità

Ogni anno, purtroppo, accadono scontri tra sciatori, infortuni, etc, sulle piste da sci. Come conseguenza ogni anno si cerca il possibile responsabile da citare in tribunale per avere giustizia e chiedere un risarcimento.

La giurisprudenza si è più volte espressa sulla questione dell’esistenza o meno di responsabilità da parte dei gestori delle piste da sci quando gli incidenti siano provocati da sciatori, magari poco esperti, che percorrono piste pericolose carenti di segnaletica idonea.

Diverse sono state le pronunce da parte dei tribunali. L’ultima è stata del 22 ottobre scorso da parte della Cassazione. Il caso riguarda una donna investita da un altro sciatore. La donna come conseguenza dell’impatto perde completamente la capacità di lavorare. La pronuncia di primo grado del tribunale di Brescia conclude che la responsabilità è esclusivamente dell’investitore il quale impugna la sentenza davanti alla Corte di Appello pretendendo, ai fini della responsabilità e del risarcimento, anche la condanna della società che gestisce gli impianti sciistici. Tale richiesta però viene respinta. La Corte d’Appello infatti evidenzia come non esista nessuna norma che imponga ai gestori di impianti sciistici di vigilare sul modo di sciare delle persone.

La questione viene portata di fronte alla Cassazione che, con sentenza n. 22344, depositata il 22 ottobre scorso, rigetta la richiesta evidenziando che sebbene al momento dell’acquisto dello ski-pass lo sciatore concluda un contratto da cui scaturiscono a carico del gestore di impianti alcuni obblighi (es: quello  di garantire la manutenzione delle piste, di prevenire pericoli, di apporre la corretta segnaletica,….) di certo tra questi non vi è anche quello di prevedere e prevenire i pericoli derivanti da condotte imprudenti degli sciatori.

Contrario è invece se la vittima prova che i gestori sono a conoscenza della condotta imprudente di uno sciatore e questi ignorino la segnalazione, vi sarebbe infatti una responsabilità per omissione.

La Corte sottolinea che l’art. 21 della l. 363/2003 disciplina la sicurezza degli sport invernali affidando il controllo della sicurezza sulle piste alle forza pubbliche, quali Carabinieri, Polizia di Stato e Corpo Forestale e non anche dai gestori di piste ed impianti di risalita.

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